Onorevoli Colleghi! - La vigilanza privata è un settore di attività economica destinato a espandersi, in considerazione della sempre più diffusa percezione di insicurezza e dell'oggettiva impossibilità delle Forze di polizia nazionali e locali di assicurare una difesa completa di tutti i potenziali bersagli della criminalità. Un sostegno al mantenimento dell'ordine pubblico e alla difesa della proprietà può certamente giungere dai privati e, in particolare, dalle guardie particolari giurate, che possono essere integrate nel sistema nazionale di pubblica sicurezza a patto di prevedere per loro uno status e un regime organizzativo fondati sulla legge.
La presente iniziativa legislativa nasce proprio dal riconoscimento di questa opportunità e della menzionata necessità. Si stabiliscono, quindi, come necessaria premessa, i requisiti che le persone fisiche aspiranti alla professione di guardia particolare giurata devono possedere.
È, di conseguenza, prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Registro nazionale delle guardie particolari giurate, articolato in due sezioni, di cui la prima riservata agli aspiranti e la seconda recante l'elenco delle guardie particolari giurate nominate dal Ministro dell'interno, previa approvazione da parte del presidente della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica, o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza, o l'ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti al Registro.
La nomina è a tempo determinato, fatta salva l'eventuale possibilità di revoca, e decorre dalla data di assunzione da parte dell'istituto richiedente, che provvede
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all'iscrizione del soggetto al Servizio sanitario nazionale, qualora il medesimo non ne sia in possesso, e ai servizi assicurativi antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata.
L'integrazione delle guardie particolari giurate nel sistema nazionale di pubblica sicurezza avviene essenzialmente tramite due disposizioni.
In primo luogo, ai sensi dell'articolo 3 della presente proposta di legge, qualora la guardia particolare giurata regolarmente nominata presti servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e di sicurezza, essa si vede riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Qualora presti servizio presso un ente pubblico, o sia comandata o richiesta dall'autorità di pubblica sicurezza, la guardia particolare giurata riveste invece la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza.
In secondo luogo, in base all'articolo 4, le guardie particolari giurate svolgenti attività autorizzate, nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, redigono verbali che fanno fede fino a prova contraria. Esse possono altresì procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e trattenere le persone colte in flagranza di reato, che sono tenute a custodire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia, fermo restando che le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente alle cose pertinenti al reato eventualmente raccolte.
L'esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata è subordinato alla prestazione di un giuramento dinanzi al presidente della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o l'ente pubblico, previo adeguato percorso formativo. Anche in questo caso, attraverso la partecipazione del presidente della provincia al processo di conferimento dello status di guardia particolare giurata, si è inteso enfatizzare il particolare rapporto che deve sussistere tra questa categoria di operatori della sicurezza e il territorio sul quale è previsto che si sviluppi la loro attività professionale.
Al fine di coordinare i diversi ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblici, è altresì stabilito che le regioni possano promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività d'intesa con il Ministro dell'interno, con le province e con le associazioni di categoria operanti nei territori interessati. Le regioni monitorano altresì l'attività delle guardie particolari giurate provvedendo all'istituzione di apposite commissioni di vigilanza, composte dagli assessori regionali competenti in materia di sicurezza, da tre membri designati dal consiglio regionale e da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria delle guardie particolari giurate che hanno almeno cinquecento iscritti nel territorio regionale.
Lo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata è consentito anche alle persone autorizzate all'esercito dell'attività ai sensi delle disposizioni vigenti in un Paese membro dell'Unione europea; in questo caso, tuttavia, le persone interessate sono tenute ad esibire l'autorizzazione rilasciata dallo Stato estero.
Attesa la rilevanza degli interessi tutelati, si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.
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